Antisismica, detrazioni 50% o 65% in funzione della pericolosità

La sintesi delle agevolazioni per la messa in sicurezza degli edifici dopo le modifiche al Decreto ecobonus.

02/08/2013 – La Legge di conversione del Decreto 63/2013 estenderà il regime delle detrazioni fiscali 65% anche agli interventi di messa in sicurezza antisismica sugli edifici adibiti a prima casa o ad attività produttive, a condizione che si trovino in zona sismica ad alta pericolosità 1 o 2.

Introducendo il criterio della classificazione sismica (Opcm 3274/2003), il Parlamento ha modificato le iniziali previsioni del decreto ecobonus che, inizialmente, definiva gli interventi antisismici solo tra quelli detraibili al 50%, indipendentemente dalla zona sismica di appartenenza dell’edificio oggetto dell’intervento.

Ricordiamo che l’Opcm 2474/2003 individua i criteri in base ai quali l’Italia ha classificato sismicamente il proprio territorio in 4 zone, in riferimento a diversi valori di pericolosità:
– Zona 1 – È la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti;
– Zona 2 – Nei Comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti;
– Zona 3 – I Comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti;
– Zona 4 – È la zona meno pericolosa.

La versione ormai definitiva del decreto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2013, l’adeguamento antisismico sarà oggetto di:
– detrazioni al 65% per prime case o edifici industriali in zone sismiche 1 o 2;
– detrazioni al 50% per edifici in zone sismiche 3 o 4.

Guarda la mappa e verifica in quale zona sismica ricade il tuo Comune!

Gli sgravi fiscali per gli interventi di messa in sicurezza antisismica si potranno applicare fino ad un importo massimo di 96 mila euro sia che riguardino gli edifici in zona ad alto rischio sismico (zone 1 e 2), sia sulle abitazioni poco soggette al rischio di scuotimenti sismici (zone 3 e 4).

Il testo approvato dalla Camera annuncia comunque incentivi selettivi di carattere strutturale per il miglioramento antisismico degli edifici a partire dal 1° gennaio 2014. A tal riguardo sono attese nei prossimi mesi disposizioni attuative che, probabilmente, saranno definite con la Legge di Stabilità 2014.

Per essere ammessi alle detrazioni gli interventi devono riguardare la sicurezza statica delle parti strutturali di uno o più edifici collegati ed interessare interi immobili mentre, nel caso di centri storici, gli interventi devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Rientrano nelle agevolazioni, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria volta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio e le spese sostenute per gli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

 

Fonte: EDILPORTALE